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MALFORMAZIONE DEL FETO: DIAGNOSI TARDIVA? INDENNIZATI I GENITORI |
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Roma, 11 novembre ’10 (Fuoritutto) Con una sentenza dell’inizio dell’anno la Cassazione ha affrontato un caso paradigmatico di omessa diagnosi di malformazioni del feto. La vicenda giudiziaria ha preso avvio dalla richiesta di risarcimento danni di una coppia umbra, come conseguenza della tardiva diagnosi di una malformazione fetale della propria figlia, nata con ‘agenesia totale di un arto inferiore e focomelia dell’altro’.
I coniugi, avevano rivendicato il loro diritto ad una procreazione cosciente e responsabile, che in virtù della legge 194 del 78’ riconosce alla madre la facoltà di ricorrere alla interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni nell’ipotesi di anomalie o malformazione del concepito, attribuendo, pertanto, ai genitori un legittimo diritto di scelta “circa il diventare madre di un minore con problemi fisici, oppure rinunciare per motivi di ordine personale”. Gli ermellini hanno riconosciuto il ‘risarcimento del danno’ a entrambi i genitori per la tardiva diagnosi di una malformazione fetale del proprio figlio, in quanto la donna, una volta fallita la tempestiva diagnosi, aveva perso la possibilità di seguire la strada dell'interruzione volontaria della gravidanza. Il collegio ha, inoltre, spiegato che l’indesiderata nascita ha determinato una radicale trasformazione delle prospettive di vita dei genitori i quali si sono trovati entrambi a dover affrontare grandi sacrifici; di qui il riconoscimento del danno anche al marito. Il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità del professionista per omessa diagnosi di malformazione fetale è strettamente connesso all’esistenza del diritto della donna di interrompere la gravidanza ai sensi della succitata legge 194, in quanto, nel nostro ordinamento non trova tutela l’aborto cosiddetto “eugenetico”, essendo unicamente consentito quello terapeutico in conformità a quanto stabilito dalla stessa disposizione normativa. (Angela Arena)
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