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Roma, 16 diocembre ’10 (Fuoritutto) In costante aumento le denunce dei consumatori contro i gestori nazionali di compagnie telefoniche a causa di disservizi, inadempienze o addebiti in bolletta per telefonate mai effettuate.
In particolare, se lamentandovi dei suddetti malfunzionamenti, che vostro malgrado, siete costretti a subire, vi sentirete rispondere dagli operatori che nel contratto non è previsto alcun tipo di indennizzo, sappiate che esso non rispetta le norme vigenti e che avete la possibilità di vedervi riconosciuti i disagi patiti a causa di quello che è un vero e proprio ‘inadempimento contrattuale’. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con la delibera 124/10, al fine di ottenere un indennizzo certo, veloce ed automatico ha fissato la misura minima degli indennizzi che gli operatori di comunicazioni elettroniche debbono corrispondere agli utenti che lamentino disservizi, che diventano maggiori nel caso di clientela business. Oltre all'indicazione dell'importo delle somme stabilite per le varie fattispecie di disservizio il provvedimento contiene anche la proposta di indennizzo automatico, mediante accredito nella successiva fattura, per la sospensione illegittima e la ritardata attivazione dei servizi di base, ad esempio del servizio di telefonia o ADSL. In merito, va altresì ricordato che con una delibera del luglio 2003, la stessa AGCOM, recependo una direttiva europea, ha stabilito che la corresponsione dell’indennizzo non esclude la possibilità, per l’utente, di chiedere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito. In tale contesto, si inserisce il ‘danno esistenziale’, che è stato qualificato in modo molto efficace dal Giudice di Pace di Roma, proprio in una sentenza del luglio 2003: “La ritardata attivazione del servizio telefonico è un inadempimento contrattuale da cui deriva un danno esistenziale, consistente non solo nell’impossibilità di disporre subito del servizio, ma anche nei disagi che l’utente deve affrontare sia per provvedere diversamente sia per sollecitare la società ad adempiere”. Dunque, il danno esistenziale è riconoscibile a tutti coloro che sono vittime di disservizi telefonici che li costringono a sfiancanti procedure per ottenere il servizio che sarebbe loro dovuto in base al contratto. Tuttavia, va tenuto presente, che il risarcimento del danno segue le regole generali previste dal codice civile, pertanto, spetterà al consumatore, in quanto attore, dimostrare il danno concretamente subito e la colpevolezza dell’ente gestore. A tale scopo, è indispensabile conservare copia di tutte le lettere, e-mail e fax con cui denunciate il disservizio alla compagnia telefonica, nonché le sue eventuali risposte. (Angela Arena)
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