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22 | 05 | 2013
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ALIMENTI: L’ETICHETTATURA D’ORIGINE E’ LEGGE PDF Stampa E-mail

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Roma, 20 gennaio ’11 (Fuoritutto) L’etichetta di origine è legge. D’ora in poi sarà obbligatoria per tutti i prodotti agroalimentari. Il ddl 2260 è diventato legge dopo la votazione di martedì scorso all'unanimità in Commissione agricoltura della Camera in sede legislativa. Il provvedimento, declinato in 7 articoli, prevede l'obbligo di indicare la provenienza dei cibi sia per i prodotti trasformati che non, lungo tutta la filiera e quindi in ogni fase della produzione, in sostanza, dai campi agli scaffali. E' prevista anche l'indicazione di un'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati dei singoli ingredienti di alimenti trasformati. Tuttavia, l'attuazione della legge prevede decreti per ogni prodotto, filiera per filiera.
Fino ad oggi, le etichette d'origine in Italia era obbligatorie solo per alcuni alimenti: uova, latte fresco, carne bovina, carne di pollo, passata di pomodoro, olio extra vergine di oliva e miele. Da oggi l'obbligo sarà esteso a tutti gli alimenti.
L’articolo chiave della legge è il 4 che detta la nuova disciplina in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari, che ha la finalità di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari e di rafforzare le possibilità di prevenzione e di repressione delle frodi alimentari. Si prevede l'obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio (trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati) di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, oltre alla altre indicazioni previste dalla normativa già vigente.
Inoltre è previsto, in conformità alla normativa dell'Unione europea, anche l'obbligo di indicazione in etichetta dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti.
Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Sarà anche obbligatorio, nei casi in cui è prevista l'indicazione obbligatoria, indicare l'origine del cosiddetto “ingrediente caratterizzante evidenziato”.
Con successivi decreti dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, saranno definiti i prodotti alimentari soggetti all’obbligo di etichettatura di origine, relativamente a ciascuna filiera; il requisito della prevalenza della materia prima utilizzata; le modalità dell'etichettatura di origine; le disposizioni sulla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.  
(Pic)

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